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La protezione umanitaria: i Protocolli Supplementari alle Convenzioni di Ginevra (1977)


Il diritto umanitario, quel complesso di norme che regolamentano il comportamento dei contendenti nei conflitti interni ed internazionali, sviluppatosi a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1864, non si è occupato inizialmente di fissare un’età minima per la partecipazione ai conflitti armati.
Infatti né le Convenzione dell’Aja del 1899 e del 1907 (c.d. diritto dell’Aja), né quelle di Ginevra del 1864, 1906, 1929 (c.d.diritto di Ginevra) affrontano questa questione.

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che sostituiscono le precedenti, si limitano a stabilire norme di tutela per i minori di 15 anni (art.23 e 24 IV Convenzione di Ginevra), ma non contengono specifiche previsioni che regolino l’età per l’arruolamento e la la partecipazione ai conflitti.

I Protocolli Supplementari alle quattro Convenzioni di Ginevra, adottati nel 1977, invece, indicano i 15 anni come l’età minima per il reclutamento o l’uso di bambini in situazioni di conflitto armato.
Questo limite minimo si applica a tutte le parti in conflitto, siano esse governative o non governative, sia in conflitti armati internazionali che interni.

L’art. 77 del Protocollo Supplementare I, applicabile ai conflitti armati internazionali, stabilisce che:
“Le parti in conflitto porranno in essere tutte le misure attuabili affinché i bambini che non hanno raggiunto l’età di 15anni non prendano direttamente parte nelle ostilità e, in particolare, si asterranno dal loro reclutamento nelle forze armate. Nel reclutamento fra quelle persone che hanno raggiunto l’età di 15 anni, ma che non hanno ancora raggiunto l’età di 18 anni, le parti in conflitto cercheranno di dare la priorità a coloro che sono più grandi (comma 2). Se, in casi eccezionali, malgrado le disposizioni del comma 2, i bambini che non hanno raggiunto l’età di 15 anni prendono direttamente parte nelle ostilità e vengono catturati dalla parte avversa, continueranno a trarre beneficio dalla protezione speciale prevista da questo articolo, e non sono prigionieri di guerra” (comma 3).

L’art. 4.3 lett. c) del Protocollo supplementare II, applicabile ai conflitti armati non-internazionali, dispone che “i bambini che non hanno raggiunto l’età di 15 anni non saranno reclutati nelle forze o nei gruppi armati nè sarà loro permesso di partecipare alle ostilità”.

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