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La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989)


Anche se la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza definisce bambino chiunque ha meno di 18 anni, l’art. 38 indica 15 anni come l’età minima per il reclutamento o la partecipazione nei conflitti armati.
Si tratta della medesima indicazione contenuta nei due protocolli supplementari alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.

L’articolo 38 stabilisce infatti che “gli Stati parte porranno in essere tutte le misure possibili per accertarsi che le persone che non hanno raggiunto l’età di 15 anni non prendano una parte diretta nelle ostilità” (comma 2).
Gli Stati parte si asterranno dal reclutare chiunque non ha raggiunto l’età di 15 anni nelle loro forze armate. Nell’arruolamento di coloro che hanno raggiunto l’età di quindici anni, ma che non hanno raggiunto l’età di 18 anni, gli Stati parte cercheranno di dare la priorità a coloro che sono più grandi (comma 3).

L’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

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